Regione Toscana
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Nel settore edile, il committente non è un semplice investitore economico, ma il vero e proprio perno del sistema di prevenzione degli infortuni. La legge italiana, attraverso il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), gli attribuisce una precisa responsabilità: garantire che la tutela della salute dei lavoratori sia integrata in ogni fase dell'opera, a partire dalla progettazione sulla carta fino alla chiusura del cantiere.

Quando si definiscono le soluzioni architettoniche, i materiali, le tecniche costruttive e l'organizzazione dei lavori, il committente, con il supporto dei progettisti, deve pianificare le diverse fasi dell'opera in modo da eliminare o ridurre i rischi fin dall'origine e prevedere tempi di esecuzione realistici. Una buona progettazione, infatti, non riguarda solo l'opera da realizzare, ma anche la tutela della salute e della sicurezza di chi la costruirà.

Nei casi in cui è prevista la presenza di due o più imprese (anche non contemporanee), il committente ha l'obbligo di nominare due figure chiave: il Coordinatore per la Progettazione (CSP) e il Coordinatore per l'Esecuzione (CSE).

La scelta di questi professionisti, così come quella delle imprese esecutrici, non può basarsi solo sul criterio del minor costo:

- Per il CSP e il CSE, il committente deve verificare il possesso dei requisiti di legge (Art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), che includono titoli di studio specifici, l'attestato del corso abilitante di 120 ore e il regolare aggiornamento quinquennale.

- Deve accertare l'"idoneità tecnico-professionale"  delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantriere( Art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), verificando preventivamente documenti come il DURC (regolarità contributiva), il Documento di valutazione dei Rischi, la visura camerale e la patente a crediti.

Un errore comune è pensare che, una volta nominati i coordinatori e scelte le imprese, il committente non abbia più alcuna responsabilità. Non è così. La legge stabilisce che la designazione del CSP e del CSE non esonera il committente dal dovere di controllare che questi professionisti svolgano effettivamente il loro lavoro (Art. 93). Se si verifica un infortunio dovuto alla totale assenza o alla palese inadeguatezza delle misure di sicurezza, il committente può essere chiamato a rispondere in prima persona.  Le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non sono solo amministrative o economiche, ma di natura penale.

La nomina formale di un Responsabile dei Lavori (soggetto qualificato, incaricato formalmente per svolgere i compiti ad esso attribuiti) consente di trasferire obblighi e responsabilità del committente.