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Cittadini italiani residenti all’estero in Paesi nei quali non vigono accordi in materia sanitaria in occasione di temporanei rientri in Italia (DM 1° febbraio 1996) e applicazione D.P.R. 618/1980

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e dell’ iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero.

Ai sensi del DM 1° febbraio 1996

  • ai cittadini con lo status di emigrato (cittadini italiani nati in Italia)
  • ed ai titolari di pensione corrisposta da Enti previdenziali italiani,

che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti (vengono ad essere ricomprese in detta disposizione tutte le prestazioni erogate tramite il Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera, sia in via ambulatoriale che in sede di ricovero)  per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. In caso di superamento di tale limite, le prestazioni stesse saranno erogate con il conseguente addebito delle tariffe previste.

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare o autocertificare  lo stato di emigrato e che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

 

 

Dichiarazione sostitutiva attestante: lo status di emigrato, la titolarità di pensione corrisposta da Enti previdenziali italiani, la residenza all’estero, il domicilio in Italia, l’inesistenza di un diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie fruite in virtù di una copertura assicurativa, sia pubblica che privata, nel Paese di residenza, eventuali periodi di assistenza già fruiti presso altre ASL.

Con il termine dell’anno solare viene a cessare il periodo di copertura assicurativa a carico del SSN, anche se non esaurito, e l’eventuale prosieguo delle cure va computato nei 90 giorni dell’anno successivo. In caso di superamento di tale limite le prestazioni stesse saranno erogate con addebito delle tariffe previste.

Allegati alla scheda
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